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Contributi Pubblici image
Entro il 30 giugno occorre pubblicare i contributi pubblici 

La Legge 124/2017 dal comma 125 al comma 129 stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno sia necessario pubblicare sul proprio sito aziendale l’elenco completo degli aiuti e contributi pubblici di cui si è usufruito nel corso dell’esercizio della propria attività dell’anno precedente.

NOTA BENE: in caso di mancanza del sito internet aziendale, i soggetti devono provvedere alla pubblicazione dell’elenco dettagliato dei contributi pubblici sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.

Contributi pubblici:
I soggetti iscritti al Registro delle Imprese devono pubblicare sul proprio sito, entro e non oltre il 30 giugno 2021, l’elenco dettagliato degli aiuti e dei contributi pubblici avuti nel corso del 2020. Sono obbligati: società di capitali (SpA, srl, Sapa) società di persone (snc, sas) ditte individuali esercenti attività di impresa, qualunque sia il regime contabile di appartenenza, società cooperative, comprese le cooperative sociali, che hanno ricevuto  aiuti e i contributi pubblici  da:
Stato- Regioni- Province -Comuni – Comunità montane e relativi consorzi o associazioni Istituzioni Universitarie Istituti autonomi case popolari-Camera di Commercio (artigianato, agricoltura, industria)- Enti pubblici non economici- Amministrazioni e aziende del Servizio Sanitario Nazionale ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni) -Agenzie fiscali Società a controllo pubblico
L’obbligo di pubblicazione è valido per importi complessivi pari o superiori a 10.000 euro. Se il totale dei sostegni ricevuti è inferiore a 10.000 euro non vige alcun obbligo. Se si è beneficiato di più contributi, singolarmente inferiori a 10.000 euro, ma in totale pari a superiori alla suddetta soglia, occorre procedere con la pubblicazione.

Quali sono gli aiuti pubblici considerati?
L’obbligo di pubblicazione si riferisce a tutte le seguenti forme di aiuto pubblico: sussidi sovvenzioni contributi (anche quelli in conto capitale, conto esercizio o conto interesse) vantaggi (intesi come garanzie pubbliche sui finanziamenti ricevuti, utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato)

 NOTA BENE: la quantificazione dei contributi pubblici ricevuti segue il criterio di cassa. Questo significa che devono essere pubblicati sono gli aiuti effettivamente ricevuti nel corso dell’anno precedente.
 Quali dati occorre pubblicare? Per ogni contributo pubblico erogato è necessario pubblicare le seguenti informazioni: denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente denominazione e codice fiscale del soggetto erogante somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) data di incasso causale (breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta)
Le sanzioni
Dal 1° gennaio 2020, in caso di violazione dell’obbligo di pubblicazione, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie corrispondenti all’1% degli importi ricevuti con un importo mino di 2.000 euro, oltre la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione e pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 giorni dalla contestazione, è prevista una sanzione aggiuntiva corrispondente alla restituzione integrale dei contributi pubblici ricevuti.